Traduzione del documento “De Delictis Gravioribus” in Italiano
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Traduco dal latino la lettera De Delictis Gravioribus. E’ da molto che non traduco dal latino, perciò vogliate perdonare eventuali imprecisioni: sono commesse in buona fede, a differenza di quanto è accaduto nella traduzione di altri testi sacri (a buon intenditor …). Spero possa contribuire a una maggiore comprensione di quanto accaduto. Al di la delle accuse mosse dalla BBC, questo documento “basta ad assicurarci che, nel tempo di cui noi trattiamo, c’era de’ bravi tuttavia“.
EPISTOLA
inviata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede
ai Vescovi di tutta la Chiesa Cattolica
e agli altri Ordinari e Gerarchi aventi interesse:
RIGUARDO AI DELITTI PIU’ GRAVI
riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede
Allo scopo di eseguire la legge ecclesiastica, che all’articolo 52 della Costituzione Apostolica riguardo alla Curia Romana recita: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi, ad essa riportati, commessi sia contro la morale sia durante la celebrazione dei sacramenti e, ove necessario, procede a dichiarare o a infliggere sanzioni canoniche secondo diritto, sia comune che proprio”, era necessario innanzi tutto definire le procedure (lett. il modo di procedere) riguardo ai delitti contro la fede: ciò é stato condotto rispettando le norme intitolate (lett. il titolo delle quali é) “Metodo di agire nell’esame delle dottrine”, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 insieme approvati in forma specifica.
Allo stesso tempo (lett. quasi allo stesso tempo) la Congregazione per la Dottrina della Fede, attraverso una Commissione all’uopo costituita, si impegnava in un diligente studio dei canoni riguardo ai delitti, sia del Codice del Diritto Canonico sia del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, per determinare “i delitti piu gravi sia contro la morale, sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiche’ l’Istruzione Crimen Sollicitationis finora vigente, edita dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio il 16 marzo 1962, doveva essere emendata in seguito alla promulgazione dei nuovi codici canonici.
Dopo attento esame delle opinioni e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione giunse al termine; i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede l’hanno esaminato più accuratamente, sottoponendo al Sommo Pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa le procedure nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in merito la competenza esclusiva della medesima Congregazione in quanto Tribunale Apostolico. Tutte ciò é stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice, confermato e promulgato con la Lettera Apostolica Motu Proprio (atto proprio, a lui appartenente ndt.) “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” (Tutela della Santità dei Sacramenti).
I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
- I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e Sacrificio dell’Eucaristia, vale a dire:
- l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego o la profanazione delle specie consacrate;
- lo svolgere l’azione liturgica del Sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;
- la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiastiche, i quali non godano della successione apostolica o non riconoscano la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;
- la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica;
- Delitti contro la santità del sacramento della confessione, vale a dire:
- l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;
- l’istigazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se diretta a peccare con lo stesso confessore;
- la diretta violazione del sigillo sacramentale;
- Il delitto contro la morale, vale a dire: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di eta.
Al Tribunale apostolico della Congregazione per la Dottrina della Fede sono riservati soltanto i delitti sopra elencati con la propria definizione.
Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca avesse un’ almeno verosimile notizia di delitto riservato, dopo avere svolto un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, quando non si avvocasse la causa in seguito a particolari circostanze, comanda all’Ordinario o al Gerarca di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio Tribunale dettando opportune norme. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo Patrono sia da parte del Promotore di Giustizia, vale unicamente e soltanto il diritto di appello al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.
E’ da notare che l’azione criminale riguardo ai delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in un decennio. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune; ma in un delitto con un minore perpetrato da un clerico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di eta’.
Nei tribunali costituiti presso Ordinari o Gerarchi, ai fini della validità di queste cause possono espletare (lett: per queste cause, possono validamente espletare) l’ufficio di Giudice, di Promotore di Giustizia, di Notaio e di Patrono soltanto sacerdoti. Una volta conclusa l’istanza in tribunale, qualunque ne sia l’esito (Lett. Ad istanza in tribunale conclusa in qualunque modo), tutti gli atti della causa vengano quanto prima trasmessi dall’ufficio alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Tutti i tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Cattoliche Orientali sono tenuti a osservare i canoni riguardo ai delitti e alle pene nonchè riguardo al processo penale di entrambi i Codici rispettivamente, assieme alle norme speciali che saranno trasmesse, a seconda del caso singolo, dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e da applicare nella totalità.
Le cause di questo tipo sono soggette al segreto pontificio.
Con la presente Epistola, inviata per mandato del Sommo Pontefice a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica, ai Superiori Generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri Ordinari e Gerarchi aventi interesse, si auspica che non solo vengano del tutto evitati i delitti più gravi, ma principalmente (alt. soprattutto, particolarmente, specialmente) che, data la santità di clerici e fedeli da sovraintendere anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei gerarchi ci sia una sollecita cura pastorale.
Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 18 maggio 2001.
Joseph card. Ratzinger
prefetto
Tarcisio Bertone, S.D.B.
Arcivescovo Eminente di Vercelli
Segretario
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