Hands of God con sottotitoli in italiano

26 Aprile, 2008

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Grazie a Bispensiero


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660.000.000 di dollari per evitare la sbarra

16 Luglio, 2007

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Stemma cardinalizioQuesta è la cifra che l’arcidiocesi di Los Angeles pagherà alle vittime di abusi sessuali commessi da preti pedofili. Una sola vera Chiesa … vero Ratzinger?

Diamo una veloce occhiata a ciò che ha fatto di bello l’unica chiesa che Cristo voleva:

Alla luce di queste cifre, strappate con i denti anche da una efficiente e attrezzata macchina giudiziaria americana in una società consapevole, in un paese in cui i giornalisti fanno il loro mestiere, cerco di immaginare quanti preti pedofili impuniti continuino a tastare il pisellino dei bambini sudamericani, africani, asiatici, europei e che non verranno MAI scoperti. Anche in Italia, di questo fenomeno, conosciamo solo la punta dell’iceberg.

Queste sono le opere caritatevoli alle quali vengono destinati i soldi dell’otto per mille che ci viene presentato attraverso stucchevoli, costose e martellanti pubblicità: evitare di far vedere un arcivescovo alla sbarra degli imputati a difendere 40 anni di pedofilia riscontrabili al di là di ogni ragionevole dubbio e coperti da segreto pontificio.

Come spiega Pino Nicotri, questi 30 danari che il vaticano intasca per tradire il messaggio cristiano, assieme a tutti i privilegi e le regalie che lo stato concede, valgono come una legge finanziaria.

Se è davvero questa la chiesa che il cristo indicò essere la sua, penso che se potesse vederla oggi, la rinnegherebbe immediatamente e spero che i cristiani facciano in fretta altrettanto.
Prendetevi cura del vostro otto per mille: se non firmate va al vaticano!

Con ogni mezzo invoco il potere di Dio sui media, in particolare sul Boston Globe

card. Bernard Francis Law
ex arcivescovo di Boston ai tempi dello scandalo e attualmente Cardinale e Arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore
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Traduzione del documento “De Delictis Gravioribus” in Italiano

9 Giugno, 2007

Postato in La Santa Inquisizione, Politica, Politica Estera, Rubriche, Società, Traduzioni | 1 Commento »

Traduco dal latino la lettera De Delictis Gravioribus. E’ da molto che non traduco dal latino, perciò vogliate perdonare eventuali imprecisioni: sono commesse in buona fede, a differenza di quanto è accaduto nella traduzione di altri testi sacri (a buon intenditor …). Spero possa contribuire a una maggiore comprensione di quanto accaduto. Al di la delle accuse mosse dalla BBC, questo documento “basta ad assicurarci che, nel tempo di cui noi trattiamo, c’era de’ bravi tuttavia“.

EPISTOLA
inviata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede
ai Vescovi di tutta la Chiesa Cattolica
e agli altri Ordinari e Gerarchi aventi interesse:
RIGUARDO AI DELITTI PIU’ GRAVI
riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede

Allo scopo di eseguire la legge ecclesiastica, che all’articolo 52 della Costituzione Apostolica riguardo alla Curia Romana recita: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi, ad essa riportati, commessi sia contro la morale sia durante la celebrazione dei sacramenti e, ove necessario, procede a dichiarare o a infliggere sanzioni canoniche secondo diritto, sia comune che proprio”, era necessario innanzi tutto definire le procedure (lett. il modo di procedere) riguardo ai delitti contro la fede: ciò é stato condotto rispettando le norme intitolate (lett. il titolo delle quali é) “Metodo di agire nell’esame delle dottrine”, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 insieme approvati in forma specifica.

Allo stesso tempo (lett. quasi allo stesso tempo) la Congregazione per la Dottrina della Fede, attraverso una Commissione all’uopo costituita, si impegnava in un diligente studio dei canoni riguardo ai delitti, sia del Codice del Diritto Canonico sia del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, per determinare “i delitti piu gravi sia contro la morale, sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiche’ l’Istruzione Crimen Sollicitationis finora vigente, edita dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio il 16 marzo 1962, doveva essere emendata in seguito alla promulgazione dei nuovi codici canonici.

Dopo attento esame delle opinioni e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione giunse al termine; i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede l’hanno esaminato più accuratamente, sottoponendo al Sommo Pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa le procedure nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in merito la competenza esclusiva della medesima Congregazione in quanto Tribunale Apostolico. Tutte ciò é stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice, confermato e promulgato con la Lettera Apostolica Motu Proprio (atto proprio, a lui appartenente ndt.) “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” (Tutela della Santità dei Sacramenti).

I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:

Al Tribunale apostolico della Congregazione per la Dottrina della Fede sono riservati soltanto i delitti sopra elencati con la propria definizione.

Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca avesse un’ almeno verosimile notizia di delitto riservato, dopo avere svolto un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, quando non si avvocasse la causa in seguito a particolari circostanze, comanda all’Ordinario o al Gerarca di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio Tribunale dettando opportune norme. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo Patrono sia da parte del Promotore di Giustizia, vale unicamente e soltanto il diritto di appello al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

E’ da notare che l’azione criminale riguardo ai delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in un decennio. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune; ma in un delitto con un minore perpetrato da un clerico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di eta’.

Nei tribunali costituiti presso Ordinari o Gerarchi, ai fini della validità di queste cause possono espletare (lett: per queste cause, possono validamente espletare) l’ufficio di Giudice, di Promotore di Giustizia, di Notaio e di Patrono soltanto sacerdoti. Una volta conclusa l’istanza in tribunale, qualunque ne sia l’esito (Lett. Ad istanza in tribunale conclusa in qualunque modo), tutti gli atti della causa vengano quanto prima trasmessi dall’ufficio alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Tutti i tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Cattoliche Orientali sono tenuti a osservare i canoni riguardo ai delitti e alle pene nonchè riguardo al processo penale di entrambi i Codici rispettivamente, assieme alle norme speciali che saranno trasmesse, a seconda del caso singolo, dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e da applicare nella totalità.

Le cause di questo tipo sono soggette al segreto pontificio.

Con la presente Epistola, inviata per mandato del Sommo Pontefice a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica, ai Superiori Generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri Ordinari e Gerarchi aventi interesse, si auspica che non solo vengano del tutto evitati i delitti più gravi, ma principalmente (alt. soprattutto, particolarmente, specialmente) che, data la santità di clerici e fedeli da sovraintendere anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei gerarchi ci sia una sollecita cura pastorale.

Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 18 maggio 2001.

Joseph card. Ratzinger
prefetto
Tarcisio Bertone, S.D.B.
Arcivescovo Eminente di Vercelli
Segretario
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Il Papa ostruì un indagine su abusi sessuali (observer.co.uk)

2 Giugno, 2007

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the observerTraduzione di un articolo dell’ Observer, in cui si fa riferimento alla lettera del cardinale Ratzinger la quale estendeva il crimen sollicitationis.
L’Observer sembra avvallare le ipotesi della BBC presentate nel documentario “Sex crimes and the Vatican“.
Sono alla ricerca dell’intervista rilasciata dall’Arcivescovo Tarcisio Bertone per poterla pubblicare.

Il Papa ostruì un indagine su abusi sessuali

Una lettera di carattere confidenziale rivela che Ratzinger ordinò ai vescovi di mantenere segrete le accuse

Papa Benedetto XVI la scorsa notte venne esposto alle accuse di aver “ostacolato le indagini”, dopo che emerse il fatto che egli inviò un ordine in cui si assicura alle indagini della chiesa in tema di accuse di abusi sessuali, lo svolgimento in regime di segretezza.

L’ordine venne impartito attraverso una lettera, ottenuta dall’Observer, la quale venne inviata a ogni vescovo Cattolico nel Maggio del 2001.

Essa sosteneva il diritto della chiesa a svolgere le proprie indagini a porte chiuse e a mantenere confidenziali le prove fino a 10 anni dopo il raggiungimento dell’età adulta da parte della vittima. La lettera portava la firma del cardinale Joseph Ratzinger, che venne eletto successore di Giovanni Paolo II la scorsa settimana.

Gli avvocati che agivano in nome delle vittime di abuso sostengono che essa sia stata concepita allo scopo di evitare alle accuse di diventare pubbliche o di essere oggetto di indagine da parte dalla polizia. Accusano Ratzinger di aver commesso una “chiara ostruzione della giustizia“.

La lettera, “De Delictis Gravioribus” (riguardo ai peccati più gravi), venne inviata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, l’ufficio vaticano che una volta gestiva l’Inquisizione e che era controllato da Ratzinger.

Essa rendeva esplicita ai vescovi la posizione della chiesa in merito a numerose questioni che spaziavano dalla celebrazione dell’eucarestia con un non Cattolico agli abusi sessuali compiuti da un clerico “con un minore di 18 anni”. La lettera di Ratzinger dichiara che la chiesa può rivendicare la giurisdizione nei casi nei quali l’abuso viene “perpetrato con un minore da un clerico”.

La lettera afferma che la giurisdizione della chiesa “inizia ad aver luogo quando il minore abbia compiuto il diciottesimo anno di età” e si protrae per 10 anni.

Essa ordina che le “indagini preliminari” in merito a qualsiasi accusa di abuso debbano essere inviate all’ufficio di Ratzinger, il quale ha l’opzione di inoltrarle a tribunali privati, nei quali la “funzione di giudice, promotore di giustizia, notaio e legale rappresentante possono essere validamente assunte, in questi casi, solo da preti“.

“Casi di questo genere sono soggetti al segreto pontificio“, conclude la lettera di Ratzinger. Infrangere il segreto pontificio in un qualsiasi momento dei 10 anni in cui la giurisdizione ha effetto comporta sanzioni, compreso il pericolo di scomunica.

Alla lettera fanno riferimento documenti relativi ad una causa legale intentata precedentemente durante quest’ anno nei confronti di una chiesa in Texas e nei confronti di Ratzinger da due presunte vittime di abuso. Inviando la lettera, gli avvocati, agendo in nome delle presunte vittime, sostengono che il cardinale ha cospirato per intralciare la giustizia.

Daniel Shea, l’avvocato delle due presunte vittime, il quale ha scoperto la lettera, ha detto: “Parla da sola. Vi dovete chiedere: perche non fate iniziare la conta degli anni fino a quando il bambino non ha 18 anni? E’ un’ostruzione alla giustizia.”

Padre John Beal, professore di diritto canonico alla Catholic University of America (università cattolica d’America), rilasciò una deposizione giurata l’8 Aprile dell’anno scorso, nella quale ammise a Shea che la lettera estendeva la giurisdizione e il controllo da parte della chiesa ai crimini di violenza sessuale.

La lettera di Ratzinger era controfirmata dall’Arcivescovo Tarcisio Bertone, che rilasciò un’intervista due anni fa, nella quale lasciò intendere l’opposizione della chiesa a consentire ad agenzie esterne indagini in merito ad accuse di abusi.

“Secondo me, la richiesta che un vescovo sia obbligato a contattare la polizia per denunciare un prete che ha ammesso il crimine di pedofilia è priva di base“, ha detto Bertone.

Shea criticò l’ordine per il quale le accuse di abusi debbano essere investigate solo all’interno di tribunali segreti. “Stanno imponendo procedure e segretezza su questi casi. Se le autorità scoprono il caso, possono occuparsene. Ma non si può indagare un caso, se non lo hai mai scoperto. Se si riesce a mantenerlo segreto per 18 anni più 10 il prete ha il tempo di farla franca“, aggiunge Shea.

Un portavoce dell’ufficio stampa del Vaticano, una volta messo al corrente dei contenuti della lettera, si è rifiutato di commentare. “Questo non è un documento pubblico, perciò non vorremmo parlarne”

Jamie Doward, corrispondente in affari religiosi
Domenica 24 Aprile, 2005
Traduzione di anonimo italiano
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